Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sui pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013). Si allega il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione ed una nota illustrativa delle principali modifiche introdotte in sede di conversione.
L’attuazione del decreto-legge sui pagamenti della PA prosegue a ritmi serrati. Sino a oggi sono stati rispettati tutti i termini previsti per l’emanazione dei provvedimenti attuativi. Sono già stati ripartiti tra le PA circa 21 miliardi di euro, 14,5 dei quali per il 2013 (circa 7 di questi sono immediatamente utilizzabili). In particolare:
- sono stati ripartiti tra gli enti locali che ne abbiano fatto richiesta, per un ammontare complessivo di 4,5 miliardi di euro, gli importi dei pagamenti di debiti di parte capitale da escludere, per il 2013, dal Patto di stabilita interno. Si tratta di risorse utilizzabili immediatamente (a ciò si deve aggiungere l’esclusione, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilita, dei trasferimenti da Regioni e Province autonome a enti locali per 1,4 miliardi di euro: tali risorse sono destinate al pagamento dei debiti);
- sono stati ripartiti, per un ammontare complessivo di 1,7 miliardi di euro (0,47 per il 2013 e 1,27 nel 2014), gli spazi finanziari che le Regioni possono cedere agli enti locali del loro territorio di riferimento affinché questi ultimi paghino, in deroga al Patto di stabilita interno, i debiti di parte capitale. Ciò consentirà, alla luce dei meccanismi del Patto, di pagare debiti per 2,1 miliardi di euro. Per il 2013 si tratta di risorse immediatamente utilizzabili;
- sono state concesse anticipazioni di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti a circa 1500 enti locali richiedenti per 3,6 miliardi di euro, di cui 1,8 per il 2013 e 1,8 per il 2014. Per quanto concerne il 2013, si tratta di risorse utilizzabili immediatamente;
- sono state ripartite, tra le 9 Regioni che ne hanno fatto richiesta (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Sicilia), gli importi per gli anni 2013 e 2014 delle anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento dei debiti scaduti non sanitari: nel complesso si tratta di 5,6 miliardi di euro di cui 2,3 per il 2013 e 3,4 per il 2014. All’erogazione delle somme assegnate si provvederà a seguito della predisposizione, da parte delle Regioni, di misure, anche legislative, di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità;
- sono stati ripartiti tra tutte le Regioni 5 miliardi di euro per la concessione, nel 2013, delle anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti sanitari. Le risorse saranno erogate a seguito della predisposizione da parte regionale di misure anche legislative, per la copertura della rata;
- sono stati ripartiti tra i Ministeri che abbiano trasmesso al MEF entro il 30 aprile l’elenco dei debiti scaduti, 500 milioni di euro per il 2013 destinati al pagamento dei debiti fuori bilancio.
Si evidenziano, inoltre, tra le prossime le scadenze indicate nel provvedimento, quelle dell'articolo 6, comma 9, e dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, coordinato con la legge n. 64 del 2013.
L'articolo 6, comma 9, afferma:
"Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1 (ndr: enti locali), 2 (ndr: Regioni e province autonome), 3 (enti del SSN) e 5 (ndr: Amministrazioni dello Stato), comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.".
Un'altra scadenza importante è quella dell''articolo 7, comma 4, relativa alla ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 7, comma 4, prevede che le Pubbliche amministrazioni comunichino a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.
Oltre a richiamare l'attenzione sulle predette scadenze, si invita a segnalare da parte delle Aziende associate eventuali disfunzioni che dovessero verificarsi a livello locale affinché l'Associazione possa segnalarle a Confindustria per le opportune azioni.
Continueremo a tenervi informati sulla materia