E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2014 il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 giugno 2014, “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633” (allegato).
Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi è determinato nella misura tariffaria stabilita nell'allegato tecnico annesso al decreto e di cui è parte integrante.
Il decreto è stato emanato in attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, in base ai quali detto compenso c.d. per "copia privata" è costituito: a) per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore; b) per gli apparecchi polifunzionali, da una quota calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio; c) per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti, e la misura del compenso cd. "per copia privata" è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, ed è sottoposto ad aggiornamento triennale, "nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione".
La determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi era stata fissata dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2009.